Art. 24.

      1. L'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 31-quater. - (Ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1. Conseguono la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario", gli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto».